Una cliente ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nella stipulazione di un mutuo ipotecario. Mentre il Tribunale ha accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto qualificando l'azione come responsabilità precontrattuale della banca, soggetta a prescrizione quinquennale, e ritenendo giustificato il ritardo poiché l'erogazione era subordinata all'avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della cliente, confermando che la valutazione del giudice di merito sulla correttezza della condotta bancaria non può essere riesaminata in sede di legittimità se logicamente motivata. La decisione ribadisce che il termine di prescrizione per tali fattispecie è di cinque anni, non trovando applicazione la tesi del contatto sociale.
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