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Recesso convenzionale

Definizione

Il diritto di una parte di sciogliere un contratto, non previsto dalla legge ma specificamente concordato e inserito nel contratto stesso dalle parti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Recesso anticipato dalla locazione: acquisto e disdetta valida
In una locazione abitativa, il contratto consentiva il recesso anticipato con preavviso di sei mesi nel caso in cui l'inquilino avesse acquistato un immobile a Milano. L'inquilino ha comunicato il recesso anticipato dalla locazione dopo aver firmato un preliminare di compravendita, omettendo però di indicare espressamente la motivazione nella lettera di disdetta. Il locatore ha contestato la validità del recesso, chiedendo il pagamento dei canoni e sostenendo la necessità del rogito notarile definitivo e della specifica indicazione della causa. I giudici di merito hanno ritenuto valido il recesso, compensando i canoni con il deposito cauzionale. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione di particolare rilevanza, ha disposto la trattazione in pubblica udienza per chiarire gli obblighi formali della disdetta convenzionale.
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Recesso anticipato locazione: valido anche prima del rogito
Un inquilino ha esercitato il recesso anticipato locazione inviando la disdetta dopo aver firmato un contratto preliminare per l'acquisto di una casa, ma prima del rogito definitivo. Il locatore ha contestato la validità del recesso, sostenendo che l'acquisto non si fosse ancora perfezionato al momento della comunicazione e che il motivo non fosse stato specificato nella lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del locatore, confermando la validità del recesso. I giudici hanno stabilito che la firma del preliminare d'acquisto, seguita dal rogito entro i sei mesi di preavviso, soddisfa pienamente la condizione contrattuale e integra i gravi motivi previsti dalla legge, senza necessità di specificare espressamente la causa nella disdetta se non richiesto dal contratto.
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Recesso per riorganizzazione aziendale: vince la libertà d’impresa
Una nota Casa Automobilistica ha esercitato il recesso per riorganizzazione aziendale da tutti i contratti di concessione di vendita con i propri distributori. Un Distributore escluso ha impugnato la decisione, sostenendo che la riorganizzazione fosse discriminatoria e che avesse il diritto di essere reinserito nella nuova rete di vendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Distributore, stabilendo che né i regolamenti europei né i principi di buona fede impongono al produttore l'obbligo di stipulare nuovi contratti con i vecchi partner commerciali dopo un recesso legittimo. La scelta dei nuovi concessionari rientra nella piena libertà imprenditoriale della Casa Automobilistica, non sindacabile dal giudice. Il Distributore è stato inoltre condannato a pagare la penale contrattuale per aver continuato a usare i marchi della casa produttrice dopo la fine del rapporto.
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Recesso locazione commerciale: la clausola vince
Un locatore ha impugnato la decisione di primo grado che convalidava il recesso anticipato di un conduttore da un contratto di sublocazione ad uso professionale. La Corte d'Appello ha respinto l'appello, confermando che una specifica clausola contrattuale che consentiva il recesso con un preavviso di soli 20 giorni era pienamente valida. La sentenza sottolinea come l'autonomia contrattuale delle parti possa prevalere sulle disposizioni di legge standard in materia di recesso locazione commerciale, che prevedono un preavviso di sei mesi per gravi motivi.
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