Un imprenditore greco, citato in giudizio da un'azienda italiana per il mancato pagamento di una fornitura, sosteneva di poter restituire la merce invenduta. A suo avviso, il rapporto non era una semplice vendita, ma un contratto di distribuzione. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi. I giudici hanno confermato che la corretta qualificazione del contratto era quella di una normale compravendita. Di conseguenza, hanno stabilito che la legge applicabile era quella italiana, del paese del fornitore, escludendo il diritto del distributore alla restituzione dei prodotti e confermando l'obbligo di pagamento.
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