Una società di costruzioni ha citato in giudizio un Comune davanti al Tribunale ordinario per ottenere il risarcimento danni pubblica amministrazione a causa del diniego illegittimo di completare un intervento edilizio. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso del Comune, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha stabilito che, quando il danno deriva dall'illegittimo esercizio di un potere pubblico discrezionale, la posizione del privato è di interesse legittimo pretensivo, devoluta alla giurisdizione amministrativa.
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