Il Detenuto, condannato all'ergastolo, ha richiesto di ricalcolare la propria sanzione escludendo il 29 febbraio degli anni bisestili, sostenendo che la mancata riduzione creasse una disparità di trattamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il calcolo della pena detentiva segue il calendario comune, rendendo del tutto irrilevante la presenza di anni bisestili. Inoltre, la difesa non ha dimostrato un interesse concreto, come l'accesso a benefici penitenziari condizionati da tale ricalcolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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