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Pegno Su Strumenti Finanziari

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pegno su strumenti finanziari: la banca perde la prelazione
La Banca chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di una società, rivendicando la prelazione derivante da un pegno su strumenti finanziari dematerializzati. Il Tribunale respingeva la prelazione per due motivi autonomi: la mancata allegazione dell'atto costitutivo e l'assenza di prova della registrazione del vincolo sul conto speciale dell'intermediario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Banca. La ricorrente non ha infatti contestato in modo specifico la seconda motivazione del Tribunale, essendosi limitata a richiamare una registrazione interna nei propri libri contabili. Di conseguenza, la decisione del Tribunale resta valida e la Banca perde la prelazione, venendo ammessa solo come creditore chirografario.
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Pegno su strumenti finanziari: firma mancante non basta a negarlo
Una banca si è vista negare il diritto di privilegio derivante da un pegno su strumenti finanziari di un'azienda poi fallita. Il Tribunale aveva respinto la richiesta della banca a causa di presunti vizi formali, come la mancanza di una firma su un documento, fornendo una motivazione estremamente sintetica. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, definendo la motivazione del Tribunale 'apparente', cioè insufficiente a spiegare il ragionamento logico-giuridico seguito. Secondo la Suprema Corte, il giudice non ha esaminato adeguatamente tutta la documentazione prodotta, che nel suo complesso poteva dimostrare la validità del pegno. La causa dovrà quindi essere riesaminata.
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Pegno su strumenti finanziari: la garanzia prosegue?
Un cliente ha contestato l'utilizzo da parte di una banca dei proventi derivanti da strumenti finanziari dati in pegno per coprire il debito di una società terza. Il cliente sosteneva che le somme fossero state accreditate su un suo conto personale e quindi non più soggette a vincolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso si basavano su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in giudizio, secondo cui le somme non erano mai entrate nella piena disponibilità del cliente. È stata quindi ribadita l'inammissibilità di un ricorso che contesta l'accertamento fattuale del giudice di merito.
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