L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società il recupero dell'IVA per l'anno 2016, accusandola di aver utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società cartiere. La Corte di giustizia tributaria ha rigettato i ricorsi della contribuente, ritenendo l'avviso di accertamento sufficientemente motivato anche senza l'allegazione fisica dei verbali relativi ai fornitori, poiché il loro contenuto essenziale era già riprodotto nell'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, a fronte delle prove fornite dal Fisco sull'inesistenza dei fornitori, spetta al contribuente dimostrare la reale esecuzione delle transazioni. L'esibizione di fatture e pagamenti regolari non basta a superare la contestazione, poiché tali elementi sono spesso usati per simulare la regolarità dell'operazione. La società è stata condannata anche per lite temeraria.
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