Un debitore ha venduto diversi immobili a una società apparentemente amica per sottrarli ai creditori. I creditori hanno impugnato l'atto chiedendo la dichiarazione di simulazione assoluta. I giudici di merito hanno accolto la domanda basandosi su indizi gravi, precisi e concordanti, come la mancanza di prova del pagamento e l'incoerenza dell'acquisto con l'attività della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e degli eredi del debitore. La Corte ha stabilito che, di fronte a indizi di simulazione assoluta forniti dai creditori, spetta all'acquirente dimostrare il reale pagamento. La semplice dichiarazione di avvenuto pagamento inserita nel rogito notarile non ha valore di prova nei confronti dei terzi creditori, i quali possono dimostrare la falsità dell'atto con ogni mezzo, comprese le presunzioni.
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