Un fornitore ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un acquirente per il pagamento di forniture di pasti. L'acquirente si è opposto, sostenendo di aver già pagato in contanti settimanalmente, come da prassi consolidata, e dimostrando i pagamenti tramite le proprie scritture contabili e le ricevute fiscali. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il pagamento. Il fornitore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta inversione dell'onere della prova e la violazione dei principi di buona fede. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che contestare la valutazione dei documenti fatta dal giudice di merito non equivale a denunciare la violazione delle regole sull'onere della prova. Il fornitore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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