Un lavoratore ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli stipendi di giugno, luglio e agosto. L'azienda ha fatto opposizione, sostenendo che le buste paga precedenti non provassero il lavoro svolto in quei mesi. La Corte d'Appello ha però dato ragione al dipendente. I giudici hanno evidenziato che l'azienda non ha mai contestato lo svolgimento del lavoro in quel periodo, limitandosi a discutere sull'importo. Inoltre, la stessa lettera di licenziamento inviata dall'azienda dimostrava che il rapporto era attivo fino a settembre. La Cassazione ha confermato questa decisione, applicando il principio di non contestazione: se il datore di lavoro non smentisce in modo specifico che il dipendente abbia lavorato, il fatto si considera provato e gli stipendi vanno pagati.
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