La Corte di secondo grado dichiarava inammissibile l'impugnazione presentata dal difensore di un cittadino giudicato in assenza. I giudici territoriali calcolavano il termine per proporre appello partendo dalla scadenza per il deposito delle motivazioni assegnata al magistrato. La Corte di Cassazione accoglieva invece il ricorso del cittadino. Nelle decisioni rese in contumacia, la scadenza decorre dalla data di effettiva notifica dell'estratto del provvedimento all'interessato. Quando il termine per proporre appello scade in momenti diversi per il difensore e per l'imputato, la legge riconosce a entrambi il termine più favorevole che scade per ultimo. L'impugnazione era quindi del tutto tempestiva. Essendo il giudizio ritualmente aperto, i giudici supremi accertavano l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
Continua »