L'Imputato, condannato per traffico di stupefacenti, ha impugnato la sentenza d'appello contestando la legittimità delle ricerche svolte dalle forze dell'ordine e la conseguente emissione del decreto di latitanza a suo carico. La difesa ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento dello sconto di pena di un terzo previsto per il rito abbreviato, richiesto a seguito della rimessione nei termini per impugnare la condanna contumaciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le ricerche per la latitanza non richiedono verifiche all'estero se mancano indicazioni precise sul domicilio. Inoltre, la restituzione nel termine non comporta automaticamente la riduzione della pena, essendo necessaria una formale richiesta di accesso al giudizio abbreviato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione.
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