Un cittadino sottoposto alla misura di prevenzione si allontana dal proprio Comune di dimora senza aver prima ottenuto la prescritta autorizzazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato di violazione della sorveglianza speciale previsto dal codice antimafia è sufficiente anche un singolo e puntuale allontanamento non autorizzato, a patto che l'azione sia compiuta con dolo, ossia con piena consapevolezza e volontà. Nel caso specifico, la difesa non ha sollevato la questione della particolare tenuità del fatto, né ha smentito la sussistenza della volontà trasgressiva. L'imputato perde definitivamente il ricorso e riceve la condanna al pagamento delle spese di giudizio e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »