La Corte di Appello ha ridotto la pena inflitta a un imputato per violazione della legge sugli stupefacenti, negando tuttavia il beneficio dello sconto di pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una motivazione illogica e contraddittoria sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la decisione di secondo grado fosse logica, coerente e basata sulle prove del processo. Di conseguenza, la valutazione del giudice di merito resta insindacabile. Il ricorrente ha subito la condanna definitiva alla pena stabilita, oltre al pagamento delle spese legali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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