Il Ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di rapina impropria, sostenendo che il fatto fosse solo tentato e contestando la mancata concessione delle attenuanti per il valore modesto del bene e la lieve entità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la rapina impropria si perfeziona con la sola sottrazione del bene, seguita da violenza, anche senza un possesso autonomo. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello può richiamare quella di primo grado (per relationem). Infine, la violenza fisica e le lesioni causate alla vittima impediscono il riconoscimento delle attenuanti di lieve entità e di danno patrimoniale di speciale tenuità. Il Ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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