La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di rapina impropria. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, l'applicazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze. I giudici di legittimità hanno chiarito che la contestazione sulla responsabilità era generica, limitandosi a ripetere i motivi d'appello. Riguardo alla recidiva, la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato correttamente il legame concreto tra il nuovo reato e i precedenti penali, dimostrando la persistente inclinazione a delinquere del soggetto. Infine, il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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