La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Detenuto contro il diniego di concessione di un permesso premio. Il richiedente, condannato per reati ostativi e non collaborante con la giustizia, non ha dimostrato la rottura dei legami con la criminalità organizzata né l'adempimento degli obblighi di riparazione civile verso le vittime. La Suprema Corte ha ribadito che, secondo la riforma Cartabia, l'accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboratori richiede prove rigorose sia sulla mancanza di pericolosità sociale sia sul risarcimento del danno, o sull'assoluta impossibilità di provvedervi. Di conseguenza, il diniego è stato confermato e Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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