L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un generico difetto di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra questione di merito o di rito. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione, equiparando la scelta a una rinuncia all'impugnazione. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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