Un Cittadino aveva ricevuto la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione, ritenendola tardiva. Il Cittadino ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza pandemica e un problema tecnico nel deposito telematico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, concedendo la rimessione in termini al Cittadino. Ha stabilito che il mancato rispetto dei termini, se non imputabile alla parte (come un errore tecnico o una sospensione legale), giustifica la riapertura dei tempi. La sentenza annulla la decisione precedente, rinviando il caso a un nuovo giudice.
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