Un Committente ha citato in giudizio un Appaltatore per vizi e difetti in lavori di ristrutturazione, chiedendo una compensazione tra quanto dovuto all'Appaltatore e quanto speso per rimediare ai problemi. L'Appaltatore, costituitosi tardivamente, ha chiesto il pagamento del suo credito residuo e il compenso per opere aggiuntive. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda dell'Appaltatore per tardività e ha rigettato la richiesta del Committente per mancanza di prove. La Corte d'Appello ha confermato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Appaltatore inammissibile, sottolineando che la sua domanda era stata proposta troppo tardi e che non era stato accertato alcun credito a suo favore. La sentenza ribadisce l'importanza dei termini procedurali, specialmente per l'inammissibilità domanda tardiva.
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