Il Tribunale ha condannato un imputato con rito abbreviato per la detenzione di quaranta chilogrammi di cocaina, riconoscendogli le attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la riduzione della pena e la valutazione della condotta processuale. La Procura ha depositato il ricorso in cancelleria su supporto cartaceo. I giudici supremi hanno rilevato la violazione delle nuove norme processuali sulla digitalizzazione della giustizia. A decorrere dal primo gennaio 2025, infatti, le parti devono presentare gli atti verso sentenze del tribunale ordinario esclusivamente online. L'omesso deposito telematico dell'impugnazione ha comportato l'inammissibilità insanabile dell'atto. Di conseguenza, il ricorso della pubblica accusa è fallito e la sentenza di primo grado è rimasta pienamente efficace, confermando la pena ridotta per l'imputato.
Continua »