Un avvocato, dopo aver ottenuto per il suo cliente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si vede negare l'immediato pagamento delle sue competenze. Il Tribunale, infatti, posticipa la decisione alla fine della fase processuale principale. La Corte di Cassazione interviene sul caso e stabilisce un principio fondamentale sulla liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato: la competenza a decidere sul pagamento spetta sempre al giudice del procedimento principale e non a quello che ammette al beneficio. Pertanto, la scelta di posticipare il pagamento è legittima. L'avvocato perde il ricorso, vedendo confermata la regola che lega il pagamento dei compensi accessori all'esito della fase processuale di merito.
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