Un imprenditore agricolo pensionato, con trattamento originato presso l'ex INPDAP e oggi erogato dall'INPS, ha richiesto il beneficio contributivo pensionati che prevede la riduzione del 50% dei contributi per l'attività autonoma proseguita dopo il pensionamento. L'INPS ha revocato l'agevolazione sostenendo che essa spetti solo a chi ha maturato la pensione direttamente presso le gestioni INPS. La Corte d'Appello ha dato ragione all'ente. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione sul passaggio delle funzioni da INPDAP a INPS, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici hanno rinviato la causa a una pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico, rimandando la decisione finale su chi abbia effettivamente diritto allo sconto contributivo.
Continua »