Due lavoratori, illegittimamente licenziati, ottengono in tribunale l'ordine di reintegra ma decidono di optare per l'indennità sostitutiva di quindici mensilità. L'ente di previdenza richiede la restituzione indennità NASpI percepita e blocca i ratei residui, sostenendo che l'ordine di reintegro e la successiva rinuncia abbiano fatto venir meno lo stato di disoccupazione involontaria. La Suprema Corte accoglie il ricorso dei dipendenti chiarendo che il diritto al sostegno economico viene meno solo con il ripristino effettivo e materiale del lavoro e dello stipendio, e non con una pronuncia formale del giudice. Tuttavia, per il periodo successivo all'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva, la scelta volontaria del dipendente di chiudere il rapporto esclude la disoccupazione involontaria e fa decadere il beneficio.
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