Un contribuente ha proposto opposizione a intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione per debiti contributivi dell'ente previdenziale. Il debitore eccepiva la mancata notifica dei pregressi avvisi di addebito, la prescrizione del credito e presunti vizi della notifica telematica, tra cui l'invio del file in semplice formato PDF privo di estensione P7M e l'impiego di una casella PEC del mittente non censita nei pubblici elenchi. Il Tribunale ha respinto l'impugnazione. I giudici hanno dichiarato inammissibili le doglianze sui debiti pregressi, poiché il contribuente aveva già aderito alla definizione agevolata pagando la prima rata ed estinguendo una precedente causa. Sul fronte telematico, il giudice ha confermato la validità della notifica in formato PDF e l'efficacia della comunicazione che ha comunque raggiunto il suo scopo.
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