Il caso riguarda un datore di lavoro condannato per aver avviato una falsa emersione del lavoro domestico a favore di un cittadino straniero, che in realtà non aveva mai lavorato per lui. L'accordo prevedeva il pagamento di una somma di denaro da parte dello straniero per ottenere il permesso di soggiorno, seguito da un licenziamento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermando la condanna a un anno e sette mesi di reclusione. I giudici hanno evidenziato che le intercettazioni telefoniche e l'assenza di prestazioni lavorative reali dimostrano la falsità del rapporto di lavoro, configurando i reati di favoreggiamento della permanenza illegale e falso ideologico per induzione.
Continua »