Due contribuenti hanno ceduto quote societarie a una società per un importo determinato, dichiarando regolarmente il relativo guadagno fiscale. Successivamente, le parti hanno stipulato un nuovo accordo privato per ridurre notevolmente il prezzo pattuito. I venditori hanno quindi richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte versate in eccedenza, sostenendo che l'imponibile effettivo fosse diminuito. L'Ufficio ha respinto la richiesta e i giudici di merito hanno confermato il diniego. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dei contribuenti. Il presupposto per la tassazione della plusvalenza sorge al momento della stipula dell'atto originario. Le modifiche contrattuali successive e gli accordi privati di riduzione del prezzo non hanno valore verso l'Erario, rendendo legittimo il prelievo tributario iniziale.
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