Un proprietario citava in giudizio la vicina per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio per usucapione. Dopo un'iniziale reiezione, la Corte d'Appello accoglieva la domanda, ritenendo provati i requisiti dell'usucapione. La proprietaria del fondo servente ricorreva in Cassazione, lamentando un'errata valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione delle prove testimoniali e dei fatti è di esclusiva competenza del giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. La decisione conferma l'acquisizione della servitù di passaggio per usucapione.
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