Una lavoratrice di un istituto di credito chiedeva il pagamento del premio di rendimento aziendale per due annualità, sostenendo che fosse un suo diritto dato che la spesa era prevista nel bilancio aziendale. La Banca si opponeva, affermando che il pagamento era subordinato al raggiungimento di un obiettivo di utile netto, cosa non avvenuta. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Banca, stabilendo un principio fondamentale: il premio di rendimento aziendale non è automatico. La sua erogazione dipende dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati dall'azienda in modo discrezionale, seppur trasparente. La semplice previsione di spesa a bilancio non è sufficiente a creare un diritto per il lavoratore. La sentenza d'appello favorevole alla dipendente è stata quindi annullata.
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