Una dipendente di banca chiedeva il pagamento del premio di rendimento per due annualità, sostenendo che fosse sufficiente la previsione di spesa nel bilancio aziendale. I giudici di merito le avevano dato ragione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della Banca. I giudici supremi hanno stabilito un principio chiaro: il premio di rendimento non è un diritto automatico. La sua erogazione è strettamente legata al raggiungimento effettivo di obiettivi specifici e misurabili, come un determinato utile d'esercizio, fissati discrezionalmente dall'azienda. Se tali obiettivi non vengono conseguiti, il premio non è dovuto, anche se era stato previsto un budget a bilancio.
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