La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una contribuente che gestiva un bar all'interno di uno stadio comunale, contestando la richiesta di pagamento della TARSU da parte del Comune. La Corte ha stabilito che, in caso di concessione demaniale dello stadio a un terzo soggetto, quest'ultimo è l'unico titolare della concessione e quindi il vero soggetto passivo d'imposta. Pertanto, l'obbligo di pagare la TARSU concessione demaniale non si trasferisce sul gestore del bar, anche se quest'ultimo produce concretamente i rifiuti o ha pattuito privatamente di farsi carico delle tasse. Vince la contribuente, con annullamento degli avvisi di accertamento.
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