Il Detenuto, recluso in regime di carcere duro, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere un colloquio video 41-bis con il proprio genitore, anch'esso in stato di detenzione. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta a seguito del parere contrario della Direzione Distrettuale Antimafia. L'organo antimafia ha evidenziato il concreto rischio di scambio di informazioni riservate o messaggi in codice attraverso gesti ed espressioni facciali durante il collegamento. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la lesione del diritto agli affetti familiari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono sul diritto al colloquio quando emergono elementi ostativi concreti.
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