Un detenuto sottoposto al regime 41-bis ha richiesto la disponibilità continua di fornello e pentolame anche durante le ore notturne, per cucinare o scaldare bevande, contestando la circolare che imponeva la riconsegna degli strumenti dalle 20:00 alle 7:00. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo la limitazione oraria giustificata da esigenze organizzative e di sicurezza interna dell'istituto penitenziario. Il detenuto ha quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando un trattamento discriminatorio rispetto ai detenuti comuni e una violazione dei propri diritti costituzionali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il recluso al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno confermato che la regolamentazione oraria per chi si trova nel regime 41-bis è legittima se risponde a plausibili ragioni logistiche e di vigilanza, senza assumere natura meramente punitiva.
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