Un condannato, ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, ha richiesto la liberazione anticipata per la buona condotta tenuta durante il percorso rieducativo. Il giudice che aveva emesso la condanna originaria e il magistrato di sorveglianza hanno entrambi respinto la propria competenza a giudicare, creando un blocco del fascicolo. La Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo stabilendo la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza. Nonostante la disciplina speciale affidi al giudice della condanna la gestione e l'estinzione del lavoro sostitutivo, le norme penitenziarie assegnano in modo testuale il potere di concedere riduzioni di pena per buona condotta all'organo di sorveglianza. Gli atti sono stati inviati al magistrato di sorveglianza.
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