L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società per fatture inesistenti relative all'anno 2004, recuperando Iva, Ires e Irap. La notifica è avvenuta nel 2012. La Commissione tributaria regionale ha annullato l'atto ritenendolo tardivo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco per Iva e Ires, stabilendo che il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente in presenza di violazioni penali, senza necessità di una denuncia effettiva o di specifica motivazione nell'atto. Al contrario, ha escluso il raddoppio per l'Irap, poiché questa imposta non prevede sanzioni penali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame su Iva e Ires.
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