Due cittadini ottengono un indennizzo per la durata eccessiva di una causa. Il Ministero della Giustizia contesta la validità del provvedimento, sostenendo che la notifica decreto Legge Pinto sia avvenuta oltre il termine di trenta giorni dal deposito cartaceo in cancelleria. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Ministero. I giudici chiariscono che, nel processo telematico, il termine per eseguire la notifica decorre solo dal momento in cui la cancelleria comunica ufficialmente il provvedimento al difensore, e non dal semplice deposito materiale dell'atto. Di conseguenza, la notifica effettuata dai cittadini è pienamente tempestiva e il Ministero deve pagare l'indennizzo stabilito.
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