La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta ai termini di decadenza previsti dall'art. 32 della Legge 183/2010. La controversia nasceva dal rifiuto di una società subentrante di riconoscere il rapporto di lavoro di due dipendenti. Dopo un primo annullamento con rinvio, la società ha tentato nuovamente di invocare la decadenza, ma la Suprema Corte ha ribadito l'irretrattabilità del principio di diritto già espresso, dichiarando inammissibile il ricorso e confermando la tutela dei lavoratori ex art. 2112 c.c.
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