Una società fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo contro un'azienda acquirente per il mancato pagamento di una fornitura di profilati metallici. L'acquirente si oppone, lamentando difetti nella merce. La fornitrice eccepisce la decadenza dalla garanzia per denuncia tardiva. Tuttavia, i giudici di merito accertano che alcune comunicazioni scritte della fornitrice costituiscono un chiaro riconoscimento dei vizi per una parte specifica della fornitura. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, respingendo il ricorso della fornitrice. I giudici supremi chiariscono che l'interpretazione delle lettere come ammissione dei difetti è una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, escludendo il travisamento della prova. Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore esonera l'acquirente dall'onere della denuncia tempestiva, salvaguardando il suo diritto alla riduzione del prezzo.
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