Un'ordinanza della Corte di Cassazione dichiara l'estinzione di un giudizio di legittimità a seguito della formale rinuncia agli atti da parte del ricorrente. Il caso, originato da una richiesta di risarcimento per danno alla persona, era giunto in Cassazione per una presunta errata applicazione delle tabelle di liquidazione del danno. Tuttavia, la rinuncia ha impedito alla Corte di pronunciarsi nel merito, chiudendo il processo senza alcuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione delle controparti.
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