L'Agenzia delle Entrate ha emesso tre avvisi di accertamento contro un autotrasportatore, contestando l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative all'acquisto di carburante. Le fatture provenivano da un soggetto non autorizzato alla vendita, mentre i documenti di trasporto (D.A.S.) indicavano un fornitore diverso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva annullato gli atti ritenendo il contribuente in buona fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che, a fronte degli indizi di fittizietà forniti dall'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza professionale. La discrepanza tra i documenti di trasporto e le fatture esclude la semplice buona fede senza verifiche approfondite. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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