Un Lavoratore, vigile urbano, ha chiesto al Comune il risarcimento per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali senza riposo compensativo e per il "danno da usura psicofisica". Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, ma la Corte d'Appello l'ha ribaltata. La Cassazione ha confermato la decisione d'Appello. Ha stabilito che l'indennità per lavoro festivo a turni (Art. 22 CCNL) copre già il disagio, a meno che non ci sia un superamento dell'orario settimanale o la soppressione totale del riposo. Il "danno da usura psicofisica" è risarcibile solo se il riposo settimanale è stato definitivamente perso in violazione di legge, non per un semplice spostamento. La contumacia del Comune non esonerava il Lavoratore dall'onere di provare i fatti. Il ricorso del Lavoratore è stato rigettato.
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