L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente maggiori imposte per costi non deducibili. La commissione di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la pretesa fiscale. L'ente impositore ha proposto impugnazione e i giudici regionali hanno ribaltato l'esito, condannando il cittadino rimasto contumace. Il contribuente si è rivolto alla Corte di Cassazione, contestando la validità della notifica dell'atto di appello, spedito tramite plico postale privo di timbri di partenza e di avviso di ricevimento rituale. La Suprema Corte ha disposto un rinvio a nuovo ruolo, ordinando l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per verificare l'effettiva regolarità della notificazione postale.
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