Un'azienda del settore tessile impugna un avviso di pagamento relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), sostenendo di produrre prevalentemente rifiuti speciali (imballaggi terziari) che smaltisce autonomamente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2935/2024, ha stabilito un principio fondamentale: mentre la produzione esclusiva di rifiuti speciali esenta dal pagamento della quota variabile della TARI, rimane comunque dovuto il pagamento della TARI quota fissa. Quest'ultima, infatti, copre i costi indivisibili del servizio di igiene urbana, come la pulizia delle strade, a beneficio dell'intera collettività.
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