La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28227/2024, ha stabilito che un contratto di lavoro temporaneo è nullo se la causale addotta, come 'punte di più intensa attività', è generica e non specifica. Tale genericità comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l'impresa utilizzatrice. La Corte ha inoltre chiarito che, secondo la normativa all'epoca vigente (L. 196/1997), la violazione dei limiti numerici (clausola di contingentamento) non comportava la conversione del rapporto, a differenza della nullità della causale.
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