Un acquirente rivendica la proprietà di una passerella d'accesso e di un posto auto, sostenendo che fossero inclusi nel contratto preliminare e legati da un vincolo di pertinenza. La Corte d'Appello respinge la domanda, ritenendo che il contratto definitivo avesse escluso tali beni, e condanna l'acquirente alle spese di lite verso tutte le controparti. La Cassazione chiarisce che il contratto preliminare e definitivo sono autonomi e che il definitivo prevale sul primo, escludendo il trasferimento automatico della proprietà per pertinenza. Tuttavia, accoglie il ricorso sulle spese: il giudice d'appello ha errato nel condannare l'acquirente a pagare le spese anche a due parti che erano risultate soccombenti su altre domande. La sentenza viene cassata limitatamente alla ripartizione delle spese processuali.
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