Un ente pubblico sospendeva un contratto a progetto per riduzione di fondi regionali, risolvendolo solo un anno dopo con la cessazione formale del finanziamento. La lavoratrice ha impugnato la sospensione. La Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione del contratto a progetto, stabilendo che la semplice riduzione dei fondi, non prevista come causa di sospensione dal contratto, non giustificava l'interruzione del rapporto. L'ente è stato condannato al risarcimento del danno per il periodo di sospensione illegittima, poiché la revoca ufficiale dei fondi non poteva avere effetto retroattivo.
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