Due società, successivamente fallite, avevano stipulato una compravendita immobiliare con versamento di un acconto. Successivamente, i rispettivi curatori hanno firmato un accordo di mutuo dissenso per sciogliere la vendita. Il fallimento dell'acquirente ha chiesto la restituzione dell'acconto in prededuzione. Il Tribunale ha accolto la richiesta ritenendo l'obbligo restitutorio un effetto automatico dello scioglimento. La Cassazione ha accolto il ricorso del fallimento venditore, stabilendo che il mutuo dissenso opera solo per il futuro (ex nunc) e non produce restituzioni automatiche, a meno che non siano espressamente pattuite dalle parti. La causa è stata rinviata per verificare il contenuto dell'accordo.
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