La vicenda scaturisce dall'incendio doloso di un panificio a Gioia Tauro. I proprietari si rivolgono a esponenti della criminalità organizzata per comprendere l'origine dell'attentato. Successivamente interviene Il Mediatore, che si attiva presso le cosche locali per negoziare le condizioni di riapertura dell'attività, tra cui il pagamento del pizzo. Il Mediatore sostiene di aver agito per sola solidarietà, ma i giudici escludono tale movente, ravvisando un chiaro concorso nell'estorsione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Mediatore, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte ribadisce che l'attività di intermediazione che agevola il pagamento del pizzo costituisce concorso nell'estorsione, aggravata dalla consapevolezza di favorire un'associazione mafiosa.
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