Un uomo, assoldato da un mandante ossessionato dal proprio ex socio, ha installato localizzatori GPS, effettuato pedinamenti e scattato foto alla vittima. La difesa ha sostenuto che l'indagato avesse agito come un semplice investigatore privato, senza intento di molestare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il divieto di avvicinamento. I giudici hanno stabilito che si configura lo Stalking dell'investigatore privato quando l'attività di sorveglianza e pedinamento viene svolta con la piena consapevolezza di partecipare a una condotta persecutoria. Anche chi agisce su mandato professionale risponde di atti persecutori se le sue azioni, coordinate e continuative, contribuiscono a ingenerare ansia e paura nella vittima, integrando pienamente il reato di concorso in atti persecutori.
Continua »