Un imputato, condannato per furto aggravato, ha raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado tramite un concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, una volta accettato il concordato in appello, non è possibile contestare aspetti della pena che sono stati implicitamente rinunciati con l'accordo stesso, salvo vizi specifici non riscontrati nel caso di specie.
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